domenica 17 maggio 2015

Piccolo glossario di termini giuridici

Elisabetta Ceppi

Siccome la maggior parte di noi non si intende di termini giuridici, e abbiamo tutti le idee un po' confuse tra processo penale, processo civile e costituzione di parte civile, ho provato a mettere insieme un glossario che forse può essere utile a chiarirci le idee. Mi scuso in anticipo con chi se ne intende e lo troverà magari troppo " semplificato" ma già così è venuto "corposo"

COSTITUIRSI PARTE CIVILE
Si dice “costituirsi parte civile” quando la persona offesa o danneggiata da un reato interviene nel processo penale contro l’autore dell’illecito per chiedere che quest’ultimo sia condannato (non solo alla pena prevista dall’ordinamento, ma anche) al risarcimento dei danni (sia morali che materiali) subiti in conseguenza del reato.
Il processo penale viene svolto dallo Stato contro il reo ed è volto unicamente a infliggere a quest’ultimo la pena (per es. il carcere, la multa, ecc.) per la condotta illecita posta in essere.
La parte lesa, quindi, non è una parte del processo penale. Se essa ha subìto dei danni in conseguenza del reato deve pertanto proporre un’apposita e autonoma azione, di tipo civile, e, in quella sede, chiedere il risarcimento dei danni.
Tuttavia, la legge consente alla parte offesa, anziché attendere l’esito del giudizio penale – e quindi la condanna del reo – per poi agire in via civile, di anticipare la domanda di risarcimento già nel processo penale. Se si vuole realizzare tale obiettivo, bisogna quindi costituirsi nel processo penale depositando una dichiarazione: la cosiddetta “costituzione di parte civile”. Essa altro non è che una richiesta rivolta al giudice penale per ottenere anche il risarcimento dei danni civili.
Per costituirsi parte civile è indispensabile nominare un difensore, munito di apposito mandato.
Ci si può costituire parte civile dall’inizio dell’udienza preliminare (per i reati che prevedono tale passaggio), in ogni caso non oltre il dibattimento, prima che il giudice abbia verificato la costituzione delle parti.
Non è indispensabile costituirsi parte civile. Infatti, in alternativa, ci si può sempre rivolgere al giudice civile, chiedendogli di condannare l’autore del reato al risarcimento dei danni subiti.
PROCESSO PENALE
1) Perché nasca un PROCEDIMENTO PENALE (che si trasforma in processo penale in un momento successivo) è necessario che ci sia la NOTIZIA DI REATO: il Magistrato deve sapere che si ritiene che un reato sia stato commesso. Questa notizia di reato può venire a conoscenza del Magistrato, o del Pubblico Ministero che svolgono il ruolo di accusatore:
- sulla base di un’attività investigativa autonoma, che viene svolta d’ufficio;
- attraverso una querela, e il legislatore ha previsto che in questi casi ci si può muovere solo se il soggetto offeso dal reato lo richiede;
- attraverso la DENUNCIA, questa è il racconto di un fatto.
A differenza della denuncia, la querela aggiunge oltre al racconto di un fatto anche la richiesta indispensabile che si proceda per quel fatto. Quando è prevista dalla legge, la querela non può farla chiunque, ma solo la persona offesa dal reato.
A questo punto, l’art.112 della Costituzione cita che il Pubblico Ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale, perché il nostro non è un sistema discrezionale.
2) L’AZIONE PENALE si esercita dopo una serie di attività di tipo investigativo. Nel momento in cui riceve la notizia il Pubblico Ministero la iscrive nel REGISTRO GENERALE DELLE NOTIZIE DI REATO.Ad un certo punto il Pubblico Ministero deve decidere cosa fare e ha due strade:
- o ritiene che il materiale emerso nel corso delle indagini non consente di costruire un’accusa e chiede l’archiviazione del procedimento;
- o ritiene che gli elementi emersi nel corso delle indagini consentano di sostenere un’accusa e perciò richiede il rinvio a giudizio, che secondo il rito ordinario, viene fatta ad un GUP – Giudice dell’Udienza Preliminare, al quale viene richiesto di valutare la fondatezza della sua richiesta. Q
Nella fase delle indagini preliminari possono essere adottate le misure cautelari. Se il GUP è d’accordo con il Pubblico Ministero, dispone con un decreto che si celebri il processo nei confronti di Tizio, e lo rinvia a giudizio. Emana quindi il decreto che dispone di un giudizio. Solo in questo momento inizia il PROCESSO.
Se il GUP non è sicuro che il materiale è sufficiente a sostenere l’accusa in giudizio, allora restituisce gli atti al Pubblico Ministero e gli dice di fare più indagini e poi tornare dal GUP, ma alla fine le alternative sono le due descritte sopra.
Davanti al GUP ci si può arrivare anche seguendo l’altro percorso: se il PM non è convinto può chiedere l’archiviazione, ma non è detto che questa sia accolta. Se non è accolta, il GIP può o dire al Pubblico Ministero di indagare meglio e poi tornare, o dire al Pubblico Ministero che ha già materiale sufficiente per sostenere l’accusa in giudizio e quindi c’è un rinvio a giudizio.
Si arriva così al processo.
PROCESSO CIVILE
Ha la funzione di tutelare i diritti soggettivi assicurando in tal modo una delle principali garanzie costituzionali del nostro ordinamento, ovvero il diritto di azione, di cui all’art. 24 Costituzione.
È' il processo attraverso il quale il giudice viene investito del compito di risolvere una controversia insorta (nel nostro caso) tra più soggetti privati e un ente pubblico. Si attiva con la proposizione di una apposita domanda da parte dei soggetti privati, rivolta nei confronti del " convenuto"; può assumere la forma della citazione ( invito diretto alla parte di comparire davanti al giudice) oppure del ricorso (richiesta rivolta al giudice di pronunciare un provvedimento, che viene successivamente comunicato alla controparte). Per decidere in merito ai diritti dedotti con la domanda, il giudice deve conoscere i fatti ed acquisire prove (istruttoria). L'atto con il quale, al termine dell'istruttoria , l' organo giudicante ( a Tribunale,Corte d'Appello,Corte di Cassazione) risolve la controversia ,ha solitamente la forma della sentenza.
Da tener presente che il Ministero della Giustizia ha pubblicato recentemente uno studio sulla durata del processo civile. Il report ha evidenziato come la durata media dei processi civili in Italia sia ancora troppo lunga: 8 anni e 7 mesi di media per i tre gradi di giudizio, contro i 6 anni prescritti dalla legge sulla ragionevole durata del processo.

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