sabato 3 gennaio 2015

diffida alla Regione Friuli Venezia Giulia del 30/12/2014

Il 30 dicembre 2014 un gruppo di soci prestatori ha formalmente diffidato la Regione Friuli Venezia Giulia, richiamandola alle proprie responsabilità.

Nel testo della diffida, stesa dall'avv. Mario Reiner,
queste responsabilità sono ben illustrate.

La diffida prelude all'azione giudiziaria nei confronti della Regione che verrà intrapresa dai soci prestatori, forti anche della Sentenza di Cassazione n.22925 del 9 ottobre 2013.   ,

Trieste, 30 dicembre 2014
Spettabile
Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia
Piazza Unità d’Italia 1
34121 Trieste

oggetto: Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli


Scrivo la presente a nome e per conto dei soci – prestatori
[omissis] 
Come è a voi noto, in seguito ad un esposto da parte di alcuni soci, ed all'esito delle relative indagini, la Procura della Repubblica presso il Tribunale /di Trieste ha chiesto al Tribunale di pronunciare il fallimento delle Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli (d’ora innanzi solo COOP), e la nomina di un amministratore giudiziario. 
Da quanto è dato apprendere dagli organi di stampa, nel corso delle indagini sarebbe emerso che un espediente contabile adottato dagli amministratori delle COOP ha consentito di gonfiare figurativamente il patrimonio netto e di rientrare fittiziamente nei parametri per il prestito sociale. 
Tale espediente parrebbe consistito in una serie di operazioni iniziate in data 24/12/2004 con il trasferimento alla Cotif immobiliare Srl (società integralmente posseduta da COOP) dell’azienda Coop Trgovine doo, al prezzo di 8 milioni 630 mila euro (Coop Trgovine doo aveva peraltro in corso due mutui per 16 milioni di euro con la stessa Coop). 
Successivamente vi è stata la cessione a Cotif di sette immobili commerciali per la cifra di 9 milioni 440 mila euro; ancora, il passaggio sempre a Cotif di un altro stabile per 5 milioni di euro. Da ultimo la cessione, sempre a Cotif, per 6 milioni 500 mila euro dell’immobile di via Palatucci.
Infine, per l’utilizzo degli immobili virtualmente ceduti a Cotif, COOP ha pure pagato canoni d’affitto. 
Con questi palesi artifici contabili, Coop ha potuto appostare a bilancio plusvalenze - meramente formali - pari a oltre 15 milioni di euro (pagando però effettivamente quasi 500 mila euro tra tasse e compensi di notaio). 
Le indagini della Procura della Repubblica hanno quindi evidenziato un dissesto contabile pari a 2,8 milioni di euro per il 2007, che diventavano 5,5 milioni nell’anno successivo. Nel 2010, lo sbilancio ammontava a 3 milioni; nel 2011 a 4,5 milioni, nel 2012 a 6,9 milioni e nel 2013 a oltre 9 milioni di euro. Nei soli primi mesi del 2014 il disavanzo sarebbe stato pari a 6 milioni. 
Orbene, a norma della L.R: 27/2007 codesto Ente ha l’onere di effettuare revisioni ordinarie una volta ogni due anni (art. 14). Detta revisione è finalizzata (art. 15) sia a fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti suggerimenti per migliorare la gestione del livello di democrazia interna, al fine di fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale; sia ad accertare la consistenza dello stato patrimoniale, attraverso l'acquisizione del bilancio d'esercizio, delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché, ove prevista, della
certificazione di bilancio. 
Inoltre, la stessa legge (art. 14) prevede che revisioni straordinarie siano effettuate dalla Direzione, previa deliberazione della Giunta regionale, a mezzo di revisori incaricati sulla base di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni ordinarie e ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità, con l'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente capo. In particolare, per ciò che qui più rileva, le revisioni straordinarie sono finalizzate ad accertare la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività 
Quindi, all’esito della revisione (art. 17), il revisore ha la facoltà di diffidare gli enti cooperativi a eliminare le irregolarità sanabili, verificare l'avvenuta regolarizzazione con apposito accertamento e quindi, qualora riscontri il permanere delle anomalie rilevate, trasmette alla Direzione il verbale di revisione con la proposta di provvedimento. 
A conclusione del procedimento di revisione, gli enti cooperativi sono tenuti ad affiggere presso la propria sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del verbale relativo alla più recente revisione cooperativa ovvero a consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del verbale medesimo; l'avvenuta consegna deve risultare da apposito documento. Gli incaricati della vigilanza controllano il rispetto di tale disposizione, riferendone nel verbale (art. 18). Indi, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sentito il parere della Commissione, adotta i necessari provvedimenti sanzionatori (art. 23). 
Sarà del tutto evidente, a questo punto,
  • che codesta Regione Autonoma ha integralmente disatteso tutti i predetti obblighi di vigilanza e controllo, espletando nei confronti della COOP un’attività del tutto inefficiente, se non solo apparente; 
  • che vi erano (come emerso nel corso delle indagini di cui s’è detto) tutte le condizioni che avrebbero dovuto indurre codesta Regione Autonoma ad eseguire le ispezioni in modo approfondito e da parte di soggetti professionalmente competenti;
  • che se queste funzioni fossero state svolte tempestivamente e seriamente, sarebbero emerse in tutta la loro evidenza le gravi e molteplici irregolarità compiute dagli amministratori della COOP;
  • che anche solo una semplice diffida agli amministratori di COOP avrebbe creato una situazione di allarme tra i soci che li avrebbe resi consapevoli, inducendoli ad astenersi dagli improvvidi versamenti di denaro, e magari a rinunciare ai depositi, se non a prelevare il denaro depositato, obbligando così la COOP a prendere misure atte a salvaguardare effettivamente il patrimonio.

L’omessa vigilanza, o a tutto concedere, la vigilanza solo apparente, da parte di codesto Ente, e la mancata adozione degli opportuni provvedimenti, costituisce gravissima responsabilità nella causazione del danno oggi lamentato dai soci prestatori. La perdurante mancanza di rilievi da parte degli organi pubblici di controllo nei confronti della COOP ha ingenerato, agli occhi non professionali dei soci prestatori, un alone di affidabilità e una ragionevole presunzione di legittimità dell’attività della COOP. 
Come è noto, COOP è stata ammessa a concordato preventivo, e dal mese di ottobre 2014 i soci prestatori non hanno più potuto aversi restituite le somme prestate a COOP, né lo potranno per molti mesi, e quasi certamente dovranno rassegnarsi ad una restituzione parziale e dilazionata. 
Di questi danni i soci prestatori che rappresento intendono imputare ogni responsabilità alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per l’omessa vigilanza istituzionale.
Ciò premesso, con la presente si 
diffida 
formalmente la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
  • a voler adottare ogni provvedimento utile a limitare ogni danno ai soci prestatori, in via di autotutela, ed ai sensi dell’art. 1227 c.c.;
  • a voler mettere a disposizione delle COOP e, per esse, dell’amministratore giudiziario, le somme necessarie a far sì che i soci prestatori possano vedersi restituiti integralmente i propri denari;
  • a voler, comunque, costituire un fondo speciale a garanzia del pagamento delle somme da pagarsi ai soci – prestatori in seguito all’accoglimento della promovenda azione giudiziale.

Avv. Mario Reiner

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